Regio decreto 2063/1925
Art. 7 — Il capitale dell'Istituto e relative riserve, insieme con la garanzia ipotecaria dei mutui, e' vincolato a fa…
Art. 7. Il capitale dell'Istituto e relative riserve, insieme con la garanzia ipotecaria dei mutui, e' vincolato a favore dei portatori delle cartelle edilizie da emettersi come in appresso, con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle stesse.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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