Regio decreto 2063/1925
Art. 8 — Allorquando la meta' almeno del capitale sociale sara' stata impiegata in mutui per contanti, l'Istituto potr…
Art. 8. Allorquando la meta' almeno del capitale sociale sara' stata impiegata in mutui per contanti, l'Istituto potra' iniziare, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, la emissione di cartelle edilizie in corrispettivo dei nuovi mutui, a termini, nei modi e con le garanzie contemplate dal R. decreto 2 maggio 1920, n. 698, dal R. decreto 4 maggio 1924, n. 993, e dal testo unico delle leggi sul credito fondiario e relativo regolamento, in quanto vi si riferiscano i detti Regi decreti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2063/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.