Regio decreto 2063/1925
Art. 6 — Il capitale versato dovra' essere impiegato per almeno la meta' del suo ammontare in mutui in numerario, a te…
Art. 6. Il capitale versato dovra' essere impiegato per almeno la meta' del suo ammontare in mutui in numerario, a termini dell'art. 3. del presente statuto. La eccedenza potra' venire impiegata, a giudizio del Consiglio di amministrazione, anche in investimenti mobiliari, costituiti da titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie d'istituti autorizzati e proprie cartelle edilizie.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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