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Regio decreto 2063/1925

Art. 6 — Il capitale versato dovra' essere impiegato per almeno la meta' del suo ammontare in mutui in numerario, a te…

ELI /it/regio-decreto/1925/10/23/2063/art/6parte di Regio decreto 2063/1925
Art. 6. Il capitale versato dovra' essere impiegato per almeno la meta' del suo ammontare in mutui in numerario, a termini dell'art. 3. del presente statuto. La eccedenza potra' venire impiegata, a giudizio del Consiglio di amministrazione, anche in investimenti mobiliari, costituiti da titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie d'istituti autorizzati e proprie cartelle edilizie.

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