Regio decreto 2063/1925
Art. 5 — Il capitale sociale e' di L
Art. 5. Il capitale sociale e' di L. 25,000,000 ripartito in n. 250,000 azioni da L. 100 ciascuna e potra' essere aumentato fino a L. 100,000,000 con deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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