Regio decreto 2009/1925
Art. 25 — Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali,…
Art. 25. Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.
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