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Regio decreto 2009/1925

Art. 26 — I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economi dei convitt…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/26parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 26. I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economi dei convitti nazionali, di cui agli articoli 127, 128 e 129 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono banditi per un numero determinato di posti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo consenso del Ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero.

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