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Regio decreto 2009/1925

Art. 24 — Ad ogni Convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati; a) un rettore; b) un vice-rettore…

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Art. 24. Ad ogni Convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati; a) un rettore; b) un vice-rettore; c) un economo; d) un numero di istitutori di ruolo e di maestri elementari adeguato ai bisogni del convitto. Possono esservi, inoltre, un vice-economo ed istitutori assistenti. Questi ultimi sono assunti a carico del bilancio del convitto nei modi prescritti dall'art. 134 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e dal capo seguente.

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