Regio decreto 2009/1925
Art. 150 — Nel semestre di cui al primo comma dell'art
Art. 150. Nel semestre di cui al primo comma dell'art. 148 sono tenute a turno dagli istitutori e dai maestri ritenuti idonei dal rettore conferenze bimestrali su argomenti di storia, di letteratura, di storia dell'arte, di scienze e di morale. Gli alunni degli istituti medi di secondo grado, i quali si distinguano per intelligenza, per condotta e per profitto, possono essere chiamati a tenere, su temi approvati dal rettore, qualcuna delle conferenze, di cui al precedente comma.
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