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Regio decreto 2009/1925

Art. 151 — Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per dis…

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Art. 151. Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per discutere, sotto la direzione del vice-rettore e con l'assistenza di un istitutore indicato dal rettore, su temi storici, letterari e morali.

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