Regio decreto 2009/1925
Art. 149 — Art 149
Art. 149. Art 149. Gli insegnamenti della storia dell'arte, dei diritti e doveri e degli elementi di diritto e di economia sono affidati dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione a quegli istitutori che abbiano i necessari requisiti e siano ritenuti piu' idonei. Quando manchi nel convitto istitutore, idoneo a taluno degli insegnanti di cui al comma precedente, l'incarico ne puo' essere dato a persona estranea al convitto.
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