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Regio decreto 2009/1925

Art. 148 — Gli insegnamenti interni si impartiscono per un semestre dal 15 novembre al 15 maggio secondo l'orario settim…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/148parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 148. Gli insegnamenti interni si impartiscono per un semestre dal 15 novembre al 15 maggio secondo l'orario settimanale stabilito dal rettore; a giudizio di questo possono anche impartirsi agli alunni che durante le vacanze autunnali non lascino il convitto e che non debbano sostenere prove nella sessione di secondo esame. Al termine del semestre di cui al precedente comma per ciascun insegnamento interno il rettore e il rispettivo insegnante procedono d'accordo ad uno scrutinio finale, dal quale risulti che il profitto del convittore e' stato ottimo o buono o sufficiente o insufficiente. Quando si tratti di alunni di istituti medi, il risultato dello scrutinio di cui al precedente comma e' comunicato al preside dell'istituto che gli alunni frequentano.

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