Regio decreto 2009/1925
Art. 148 — Gli insegnamenti interni si impartiscono per un semestre dal 15 novembre al 15 maggio secondo l'orario settim…
Art. 148. Gli insegnamenti interni si impartiscono per un semestre dal 15 novembre al 15 maggio secondo l'orario settimanale stabilito dal rettore; a giudizio di questo possono anche impartirsi agli alunni che durante le vacanze autunnali non lascino il convitto e che non debbano sostenere prove nella sessione di secondo esame. Al termine del semestre di cui al precedente comma per ciascun insegnamento interno il rettore e il rispettivo insegnante procedono d'accordo ad uno scrutinio finale, dal quale risulti che il profitto del convittore e' stato ottimo o buono o sufficiente o insufficiente. Quando si tratti di alunni di istituti medi, il risultato dello scrutinio di cui al precedente comma e' comunicato al preside dell'istituto che gli alunni frequentano.
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