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Regio decreto 376/1925

Art. 20 — Agli effetti della formazione dei listini ufficiali di Borsa a norma degli articoli 18 e 29 della legge 20 ma…

ELI /it/regio-decreto/1925/04/09/376/art/20parte di Regio decreto 376/1925
Art. 20 Agli effetti della formazione dei listini ufficiali di Borsa a norma degli articoli 18 e 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, gli agenti debbono comunicare giornalmente ai Consigli sindacali o ai Sindacati degli agenti di cambio copia della parte del libro previsto nel n. I dell'art. 17 relativa alle operazioni compiute nella giornata. Sono considerati prezzi di apertura quelli fatti nello spazio dei primi 10 minuti della riunione di Borsa e prezzi di chiusura quelli fatti negli ultimi 10 minuti di essa. Il corso medio per contanti dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve essere desunto dalla media ponderata delle quantita' contrattate a norma dell'art. 51 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068.

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