Regio decreto 376/1925
Art. 21 — La Camera di commercio deleghera' un proprio funzionario perche' intervenga nel recinto delle grida allo scop…
Art. 21 La Camera di commercio deleghera' un proprio funzionario perche' intervenga nel recinto delle grida allo scopo di annotare i prezzi fatti durante la riunione di Borsa, ove i recinti siano piu' di uno sara' delegato un funzionario per ogni recinto. Il delegato del Ministero delle finanze incaricato di assistere alle sedute del Consiglio sindacale, interviene alle riunioni di Borsa nel recinto riservato e presiede la Commissione incaricata della formazione dei listini.
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