Regio decreto 376/1925
Art. 19 — Per le Borse indicate nell'art
Art. 19 Per le Borse indicate nell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, le Camere di commercio, sentiti i pareri della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale, potranno proporre nel regolamento speciale di Borsa, di cui all'art. 23 del presente regolamento che siano stabiliti piu' recinti riservati alle grida, a seconda della specie dei titoli trattati e per la trattazione delle divise. Nelle Borse, per le quali saranno stabiliti piu' recinti riservati alle grida, ai sensi del presente articolo e' consentito agli agenti di cambio di operare contemporaneamente in piu' recinti, valendosi dell'opera dei loro rappresentanti in modo pero' che non vi sia in ciascun recinto piu' di un operatore per ciascun agente di cambio. Durante le riunioni di Borsa ed a cura del funzionario della Camera di commercio, indicato nell'art. 21 debbono essere resi visibili i prezzi di apertura e le successive variazioni di essi; le modalita' relative saranno stabilite nel regolamento speciale di Borsa.
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