Regio decreto 376/1925
Art. 18 — Per gli ordini di acquisto a termine il versamento di cui all'art
Art. 18 Per gli ordini di acquisto a termine il versamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, potra' essere effettuato: 1° in contanti; 2° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie con lo scarto del 10 per cento sul valore corrente del precedente giorno di Borsa; 3° in altri titoli designati per ciascun trimestre dal Consiglio sindacale o dal Sindacato degli agenti di cambio previa l'approvazione della Camera di commercio con lo scarto del 25 per cento sull'ultimo prezzo di compenso. Per gli ordini di vendita a termine, il versamento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, dovra' essere effettuato negli stessi titoli che formano oggetto della vendita od in contanti. E' deferita ai singoli Consigli sindacali da determinazione delle modalita' per i suddetti versamenti da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le finanze. Per i contratti a premio il versamento potra' essere limitato all'ammontare del premio. Le operazioni di chiusura non danno luogo a nuovi versamenti; liquidata la relativa differenza di prezzo ai puo' procedere alla liberazione del corrispondente versamento prestato per l'operazione originale. La restituzione dei titoli o lo svincolo delle somme depositate deve essere disposto dal Consiglio sindacale o dal Sindacato degli agenti di cambio sotto la propria responsabilita'.
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