Regio decreto 63/1925
Art. 84 — Gli assicurati che intendano valersi della facolta' di disdetta prevista dal primo comma del seguente art
Art. 84. Gli assicurati che intendano valersi della facolta' di disdetta prevista dal primo comma del seguente art. 85 debbono presentare analoga dichiarazione al Regio commissario o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta: dal giorno successivo a quello delle ricevute predette cessano gli effetti del relativo contratto.
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