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Regio decreto 63/1925

Art. 84 — Gli assicurati che intendano valersi della facolta' di disdetta prevista dal primo comma del seguente art

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/84parte di Regio decreto 63/1925
Art. 84. Gli assicurati che intendano valersi della facolta' di disdetta prevista dal primo comma del seguente art. 85 debbono presentare analoga dichiarazione al Regio commissario o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta: dal giorno successivo a quello delle ricevute predette cessano gli effetti del relativo contratto.

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