Regio decreto 63/1925
Art. 83 — Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione, a norma degli articoli 80 e 92 del presente regolame…
Art. 83. Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione, a norma degli articoli 80 e 92 del presente regolamento, le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento. Il Regio commissario deve presentare al procuratore del Re la relazione di cui all'art. 756 del Codice di commercio e fornire tutte le notizie di cui fosse richiesto dall'autorita' giudiziaria.
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