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Regio decreto 63/1925

Art. 85 — Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire il risch…

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Art. 85. Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire il rischio fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore al termine predetto o a quello anteriore di cessazione in dipendenza della eventuale disdetta degli assicurati, concorrono al riparto delle attivita' in proporzione un'ammontare delle riserve matematiche calcolate in base ai premi puri. Gli aventi diritto per polizze scadute o sinistrate anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione o posteriormente, purche' entro il termine di cui al primo comma o entro il termine dipendente dalla eventuale disdetta degli assicurati, concorrono al riparto in proporzione ai capitali assicurati o ai valori attuali delle rendite vitalizie.

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