Regio decreto 63/1925
Art. 76 — Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione e di risparmio debbono prelevare annualmente dagli utili n…
Art. 76. Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione e di risparmio debbono prelevare annualmente dagli utili netti derivanti dalle operazioni fatte nel Regno, non meno del 10 per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 182 del Codice di commercio. Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il 5 per cento delle riserve matematiche o delle attivita' vincolate a termine dei precedenti articoli 73 e 74. Se il fondo, dopo costituito, venga diminuito per qualsiasi ragione o se piu' non si trovi nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso. Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o piu' dei modi di impiego indicati all'art. 26 del presente regolamento.
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