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Regio decreto 63/1925

Art. 75 — Per la costituzione delle riserve e per l'investimento delle attivita' di cui ai precedenti articoli 73 e 74,…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/75parte di Regio decreto 63/1925
Art. 75. Per la costituzione delle riserve e per l'investimento delle attivita' di cui ai precedenti articoli 73 e 74, per le modalita' di deposito o di vincolo, per la valutazione delle attivita' vincolate, si dovranno osservare, in quanto applicabili, le norme degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento. Sono inoltre applicabili alle imprese di capitalizzazione e di risparmio gli articoli 29, 30, 31 e 32 del presente regolamento.

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