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Regio decreto 63/1925

Art. 74 — Nel caso di imprese, dette di risparmio o altrimenti denominate, che raccolgono versamenti da soci o contraen…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/74parte di Regio decreto 63/1925
Art. 74. Nel caso di imprese, dette di risparmio o altrimenti denominate, che raccolgono versamenti da soci o contraenti allo scopo di capitalizzarli in comune senza assumere impegni determinati verso i soci o contraenti medesimi, tutti i versamenti ricevuti, salvo il prelevamento per spese di gestione nella misura adottata dall'impresa con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, debbono essere investiti con gli interessi relativi in attivita' possedute nel Regno e vincolate a favore e della massa degli aventi diritto in dipendenza dei contratti di capitalizzazione compresi nel portafoglio italiano.

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