Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 73
Regio decreto 63/1925

Art. 73 — La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di capitalizzazione (riserva ma…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/73parte di Regio decreto 63/1925
Art. 73. La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di capitalizzazione (riserva matematica) relativa al portafoglio italiano, non potra' essere inferiore a quella risultante dalle basi tecniche, cioe' dal saggio di interesse e dal caricamento, adottate dall'impresa con l'approvazione del Ministero. Le imprese di capitalizzazione debbono possedere nel Regno e vincolare a favore della massa dei soci o contraenti, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attivita' necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulle basi tecniche di cui al comma precedente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 72 Art. 74 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.