Regio decreto 63/1925
Art. 72 — Le imprese di capitalizzazione e di risparmio oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da al…
Art. 72. Le imprese di capitalizzazione e di risparmio oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi, debbono tenere presso la sede centrale nel Regno: 1° un registro dei contratti nel quale, in ordine cronologico, siano inscritti i contratti stipulati dalla sede e dalle agenzie; 2° un registro in ordine cronologico, delle decadenze e dei riscatti; 3° un registro dei premi incassati; 4° un registro delle somme pagate in dipendenza dei contratti di capitalizzazione o di risparmio. E' in facolta' del Ministero dell'economia nazionale di stabilire le norme per la tenuta dei libri predetti e di richiedere alle imprese la tenuta di altri libri o registri. Presso la sede centrale delle imprese nazionali e delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere debbono inoltre essere conservate le copie delle singole polizze o dei singoli certificati relativi ai contratti di capitalizzazione e tutta la documentazione relativa.
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