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Regio decreto 63/1925

Art. 77 — Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio per potere proseguire nelle operazioni debb…

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Art. 77. Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio per potere proseguire nelle operazioni debbono ottenere l'autorizzazione a norma del capo I del presente titolo. La relativa domanda deve essere presentata entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento. Qualora non richiedano l'autorizzazione entro il termine stabilito o qualora non ottengano tale autorizzazione, le imprese predette saranno poste in liquidazione.

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