Regio decreto 63/1925
Art. 7 — Gli uffici postali del Regno e delle Colonie e quelli italiani all'estero, designati dal Ministro per l'econo…
Art. 7. Gli uffici postali del Regno e delle Colonie e quelli italiani all'estero, designati dal Ministro per l'economia nazionale d'accordo col Ministro per le comunicazioni, potranno provvedere alla riscossione dei premi e al pagamento delle somme assicurate per conto dell'Istituto nazionale. Le norme per l'adempimento di tale servizio saranno stabilite con regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale e sottoposto all'approvazione dei Ministri per l'economia nazionale e per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato.
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