Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 8
Regio decreto 63/1925

Art. 8 — Per le persone che percepiscono stipendio, salario o pensione dallo Stato, il pagamento dei premi di assicura…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/8parte di Regio decreto 63/1925
Art. 8. Per le persone che percepiscono stipendio, salario o pensione dallo Stato, il pagamento dei premi di assicurazione da essi dovuti all'Istituto nazionale, puo' effettuarsi, in base a delegazione di pagamento, mediante ritenute e versamento all'Istituto nazionale, eseguiti a cura delle Amministrazioni che corrispondono lo stipendio, il salario o la pensione. Tale ritenuta potra' farsi soltanto nel caso in cui le persone predette non abbiano consentito la totale cessione della quota di emolumenti stabilita dalle disposizioni in vigore. La ritenuta cessera' di essere effettuata qualora venga fatto uso della facolta' di cedere l'intera quota predetta. Per i premi che siano pagati nel modo previsto dal presente articolo, l'Istituto nazionale concedera' una riduzione nella misura che sara' determinata dal Consiglio di amministrazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.