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Regio decreto 63/1925

Art. 6 — Oltre il personale e gli uffici produttori appositi, possono procurare affari all'Istituto nazionale: a) i ti…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/6parte di Regio decreto 63/1925
Art. 6. Oltre il personale e gli uffici produttori appositi, possono procurare affari all'Istituto nazionale: a) i titolari degli uffici postali delle categorie designate con decreto del Ministro per le comunicazioni; b) i notai, i segretari e gli impiegati comunali e le altre persone ed Enti autorizzati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale. Lo statuto organico dell'Istituto nazionale disciplinera' l'esercizio delle funzioni di produttori per il personale di cui al comma precedente, nonche' i rapporti del personale stesso con la sede centrale e gli organi dell'Istituto. L'incarico di procurare affari all'Istituto a norma del presente articolo e' dato a condizione che non rechi pregiudizio al normale adempimento delle attribuzioni inerenti all'impiego esercitato dai suindicati funzionari.

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