Regio decreto 63/1925
Art. 5 — Il Collegio dei sindaci deve: 1° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Istituto nazionale; 2° fare fre…
Art. 5. Il Collegio dei sindaci deve: 1° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Istituto nazionale; 2° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, non piu' lontani di un trimestre l'uno dall'altro; 3° riconoscere almeno una volta al mese, con la scorta dei libri dell'Istituto nazionale, la esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Istituto nazionale; 4° rivedere il bilancio annuale e presentare al Ministro per l'economia nazionale apposita relazione che deve essere comunicata al Parlamento. La relazione sul bilancio di ciascun esercizio e' fatta dal Collegio sindacale che e' stato in carica durante l'esercizio stesso; 5° compiere gli accertamenti di cui al seguente art. 13; 6° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempiute dagli amministratori. I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze gli argomenti che credono opportuni.
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