Regio decreto 63/1925
Art. 36 — L'Istituto nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui nel precedente…
Art. 36. L'Istituto nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui nel precedente articolo, restituira' all'impresa cedente la polizza di assicurazione con la dichiarazione di accettazione o di rifiuto della cessione del rischio. La polizza originaria dovra' essere trasmessa dall'impresa cedente all'assicurato entro un mese dal giorno in cui essa l'avra' ricevuta di ritorno dall'Istituto nazionale. All'atto del perfezionamento del contratto di assicurazione per parte dell'assicurato, l'impresa assicuratrice rilascera' all'assicurato un duplicato della polizza, da sostituirsi nel termine sopra indicato con la polizza originaria, munita, salvo speciali intese, in caso di accettazione della quota di rischio, della dichiarazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il rischio per l'istituto nazionale decorre dal giorno di perfezionamento del contratto; in caso di rifiuto il rischio a carico dell'Istituto cessa col decimo giorno dopo quello in cui l'impresa ha ricevuto la comunicazione del rifiuto stesso: in tal caso l'Istituto ricevera' dall'impresa la quota parte, corrispondente al periodo durante il quale il rischio e' rimasto a carico dell'Istituto, del premio di un'assicurazione temporanea per un anno. Qualora il contratto di assicurazione stipulato dalla impresa cedente contenga garanzia di rischi accessori, all'infuori di quelli derivanti dalla durata della vita umana, e' in facolta' dell'Istituto nazionale di accettare solo la quota di rischio dipendente dalla durata della vita umana.
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