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Regio decreto 63/1925

Art. 37 — Le imprese che non denunziassero nel termine indicato nell'articolo 35 all'istituto nazionale i contratti sti…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/37parte di Regio decreto 63/1925
Art. 37. Le imprese che non denunziassero nel termine indicato nell'articolo 35 all'istituto nazionale i contratti stipulati nel Regno ovvero che li denunziassero in modo incompiuto, anche per difformita' fra le condizioni della polizza trasmessa all'Istituto e quelle della polizza rilasciata all'assicurato, saranno denunziate dall'Istituto nazionale, senza pregiudizio del diritto dell'Istituto stesso al risarcimento dei danni, all'autorita' giudiziaria, per l'applicazione delle penalita' di cui all'art. 61 del decreto-legge.

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