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Regio decreto 63/1925

Art. 35 — Le imprese autorizzate ed esercitare nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, debbono, entro …

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/35parte di Regio decreto 63/1925
Art. 35. Le imprese autorizzate ed esercitare nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, debbono, entro trenta giorni dalla data del decreto di autorizzazione, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni un esemplare per ciascun tipo di contratto e le corrispondenti tariffe approvate dal Ministero dell'economia nazionale. Agli effetti della cessione, ai termini dell'art. 24 del decreto-legge, di quota parte del rischio assunto, le imprese debbono rimettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di perfezionamento di ciascun contratto, l'originale della polizza accompagnato da copia della quietanza del premio pagato dall'assicurato, della proposta di assicurazione, del rapporto medico e di ogni altro documento in possesso dell'impresa, che possa influire sulla valutazione del rischio. Le imprese sono tenute a presentare all'Istituto nazionale, dietro sua richiesta, i documenti comprovanti il pagamento delle provvigioni di acquisizione corrisposte agli agenti.

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