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Regio decreto 63/1925

Art. 27 — I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o press…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/27parte di Regio decreto 63/1925
Art. 27. I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto e' disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano. Nessun mutamento nei titoli depositati puo' essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Le imprese sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali dall'Ente che ha emesso i titoli medesimi sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati. Le annualita' di cui al n. 3 dell'articolo precedente sano vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono iscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualita' sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvedera' al reimpiego nei titoli di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale indicazione, di ufficio. Le annualita' potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attivita' vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche. Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprieta' del fondo o del credito, promuove con proprio decreto l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, pei mutui ipotecari, l'annotazione di vincolo, ai termini dell'articolo 1994 del Codice civile, in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi. I depositi in numerario ai termini del numero 7 del precedente articolo 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali; sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere iscritta, da parte dell'istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

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