Regio decreto 63/1925
Art. 26 — Le riserve matematiche di cui al precedente articolo debbono essere costituite con una o piu' delle seguenti …
Art. 26. Le riserve matematiche di cui al precedente articolo debbono essere costituite con una o piu' delle seguenti specie di attivita': 1° titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 2° cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno o nelle Colonie. 3° annualita' dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 4° beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, liberi da ipoteche; 5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; 6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto; 7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali nei limiti del cinque per cento delle riserve; 8° azioni della Banca d'Italia e dell'Istituto italiano di credito fondiario; 9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze. A copertura delle dette riserve matematiche possono essere destinati: a) le cauzioni prestate secondo il Codice di commercio del 1865, per la parte relativa al ramo vita; b) i depositi di cui all'art. 145 del Codice di commercio ed all'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305. Le riserve suddette debbono essere costituite senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione, costituita a mente dei decreti-legge 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.
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