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Regio decreto 63/1925

Art. 25 — La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione sulla durata d…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/25parte di Regio decreto 63/1925
Art. 25. La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione sulla durata della vita umana (riserva matematica) relative al portafoglio italiano, non potra' essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalita' e di invalidita' e il saggio di interesse adottati dall'impresa di assicurazione con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale. Le imprese di assicurazione debbono possedere nel Regno e vincolare a favore della massa degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attivita' necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulle basi tecniche di cui al comma precedente.

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