Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 28
Regio decreto 63/1925

Art. 28 — I titoli di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 26, quelli costituenti le cauzioni prestate in base a…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/28parte di Regio decreto 63/1925
Art. 28. I titoli di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 26, quelli costituenti le cauzioni prestate in base al Codice di commercio del 1865 e i depositi di cui agli articoli 145 del vigente Codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, saranno valutati ai corsi di borsa alla chiusura di ciascun esercizio: i titoli depositati durante l'esercizio a completamento delle riserve o in sostituzione di altre attivita' gia' vincolate, saranno valutati al corso, di borsa del giorno precedente a quello del deposito. I titoli di cui al numero 8 del citato articolo 26 saranno valutati a quattro quinti del corso di borsa alle date stabilite dal precedente comma. Le annualita' e i mutui ipotecari saranno valutati di regola al loro valore attuale alla fine di ciascun esercizio, secondo il saggio di rendimento stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, il quale ha pero' facolta' di stabilire in casi particolari un diverso criterio di valutazione. I beni immobili saranno valutati, di regola, in base al valore di mercato al momento della valutazione. Se si tratti di immobili divenuti proprieta' dell'impresa nell'ultimo triennio, essi saranno valutati in base al valore di acquisto o di costruzione. Il Ministero dell'economia nazionale puo', in casi speciali, adottare altri criteri di valutazione e, se sorga controversia sulla valutazione, potra' fare eseguire, a spese dell'impresa, apposita stima. Comunque gli immobili non possono essere imputati a copertura delle riserve per un valore superiore a quello di bilancio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 27 Art. 29 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.