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Regio decreto 63/1925

Art. 120 — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese nazionali ed estere, che esercitano l'assicurazione sull…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/120parte di Regio decreto 63/1925
Art. 120. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese nazionali ed estere, che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni, le imprese di capitalizzazione e di risparmio, i mediatori autorizzati a norma dell'art. 50 del presente regolamento, debbono pagare annualmente, in esecuzione dell'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per le assicurazioni stipulate ed eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sara' stabilita dal Ministero dell'economia nazionale.

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