Regio decreto 63/1925
Art. 121 — Entro il primo trimestre di ciascun anno gli Enti e le persone di cui al precedente articolo rimetteranno al …
Art. 121. Entro il primo trimestre di ciascun anno gli Enti e le persone di cui al precedente articolo rimetteranno al Ministero dell'economia nazionale un prospetto dei premi incassati, comprese le quote di premio pagate dagli Enti e dalle persone predette per riassicurazioni e relativi all'anno precedente. Il Ministero stabilira' l'ammontare del contributo e ne dara' comunicazione ai singoli Enti.
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