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Regio decreto 63/1925

Art. 119 — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione, di mediazione e di capitaliz…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/119parte di Regio decreto 63/1925
Art. 119. Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione, di mediazione e di capitalizzazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori delle imprese che non osservino e non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento, sono puniti con le ammende stabilite dai comma seguenti, senza pregiudizio di ulteriori sanzioni comminate dalle disposizioni in vigore. La omissione delle denuncie di cui all'art. 57 del decreto-legge, la omissione delle notificazioni e delle trasmissioni di cui agli articoli 111 e 112 del presente regolamento e le denuncie, le notificazioni e le trasmissioni irregolari o incomplete sono punite con ammende da L. 100 a L. 500. L'uso, la distribuzione, la pubblicazione di prospetti, notificazioni, manifesti e, in genere, di ogni pubblicazione vietata dal Ministero dell'economia nazionale a norma del precedente art. 112 sono puniti con ammende da L. 300 a L. 600. La mancanza delle scritture e la tenuta irregolare dei libri e registri prescritti dal presente regolamento, la omissione della presentazione dei bilanci nel termine prescritto dall'art. 37 del decreto-legge, la inadempienza persistente alle disposizioni riguardanti il bilancio medesimo e, in genere, la loro irregolare compilazione, e' punita con l'ammenda da L. 300 a L. 800. La omissione della denuncia dei dati e dei documenti richiesti per il controllo delle riserve e delle cauzioni, le indicazioni non conformi a verita' dei dati relativi alle riserve e alle cauzioni, sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 1000. La omissione della denuncia all'Istituto nazionale delle assicurazioni di cui all'art. 35 del presente regolamento o la denuncia incompleta e tardiva sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 1000. L'esercizio dell'industria senza o prima di ottenere autorizzazione ministeriale, la continuazione dell'esercizio ad onta di divieto, la cessione a riassicuratori per i quali sia stato posto il veto a termine dell'art. 57 del decreto-legge, sono puniti con ammenda da L. 600 a L. 1000. Nel caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 35 del presente regolamento e nel caso di esercizio dell'assicurazione senza autorizzazione o ad onta di divieto, le ammende accennate saranno applicate per ciascun contratto per cui si verifichi inosservanza alle norme e disposizioni predette.

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