Regio decreto 63/1925
Art. 107 — Il Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze puo' disporre che siano eseguite…
Art. 107. Il Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze puo' disporre che siano eseguite ispezioni presso l'Istituto nazionale.
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