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Regio decreto 63/1925

Art. 106 — Il Ministero dell'economia nazionale: 1° verifica se la riserva matematica dell'Istituto nazionale sia stata …

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Art. 106. Il Ministero dell'economia nazionale: 1° verifica se la riserva matematica dell'Istituto nazionale sia stata calcolata secondo le norme all'uopo determinate e controlla le ipotesi demografiche e finanziarie sulle quali si fondano i calcoli della riserva matematica; 2° accerta se le attivita' patrimoniali dell'Istituto corrispondono alla riserva matematica e se questa e gli altri fondi dell'Istituto siano impiegati nei modi stabiliti nell'art. 13 del decreto-legge; 3° ed in genere vigila sull'osservanza delle disposizioni del decreto-legge, del regolamento e dello statuto.

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