Regio decreto 63/1925
Art. 108 — Il bilancio annuale dell'Istituto nazionale deve essere presentato al Ministero dell'economia nazionale entro…
Art. 108. Il bilancio annuale dell'Istituto nazionale deve essere presentato al Ministero dell'economia nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci. Dovranno essere altresi' comunicate dall'Istituto al Ministero dell'economia nazionale e a quello delle finanze tutte quelle notizie che i Ministeri stessi ritenessero di dover richiedere.
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