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Regio decreto 63/1925

Art. 108 — Il bilancio annuale dell'Istituto nazionale deve essere presentato al Ministero dell'economia nazionale entro…

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Art. 108. Il bilancio annuale dell'Istituto nazionale deve essere presentato al Ministero dell'economia nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci. Dovranno essere altresi' comunicate dall'Istituto al Ministero dell'economia nazionale e a quello delle finanze tutte quelle notizie che i Ministeri stessi ritenessero di dover richiedere.

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