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Regio decreto 1058/1924

Art. 21 — Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/21parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 21 (Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Il termine per proporre la domanda di revocazione e' di giorni trenta dalla notifica della decisione. Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del Codice di procedura civile.

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