Regio decreto 1058/1924
Art. 22 — Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 22. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
Art. 22 (Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 22. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Contro le decisioni della Giunta provinciale possono, entro' il termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione, ricorrere al Consiglio di Stato: a) le parti interessate di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni; b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale. Nei casi dell'art. 2 e del 1° comma dell'art. 4, il ricorso e' proponibile per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere, negli altri casi il ricorso si estende anche al merito. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Pero', se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o nella decisione della Giunta provinciale amministrativa, annulla la decisione stessa e rimette la controversia alla Giunta provinciale amministrativa per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo: e se trattasi di altra violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla decisione impugnata.
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