Regio decreto 1058/1924
Art. 20 — Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 20 (Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). E' ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di L. 100, che e' devoluta all'erario in caso di rigetto della domanda. E' dispensata dal deposito l'Amministrazione.
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