Regio decreto 1058/1924
Art. 10 — Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 10 (Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Nei casi d'urgenza, il presidente della Giunta puo' abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 8. Per gravi motivi puo' anche prorogarlo. Nell'uno e nell'altro caso, dovra' essere abbreviato o prorogato, in egual misura, il termine per la presentazione delle memorie di cui nell'articolo precedente.
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