Regio decreto 1058/1924
Art. 9 — Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 9 (Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorita' e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sull'ammissibilita' o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.
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