Regio decreto 1058/1924
Art. 11 — Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 11 (Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' essere sospesa, per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sovra istanza del ricorrente, in Camera di consiglio.
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