Regio decreto 3282/1923
Art. 35 — La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'er…
Art. 35. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curera' direttamente il rimborso. Laddove pero' il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sara' nel dovere di adempiere a tale rivalsa. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.
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