Regio decreto 3282/1923
Art. 36 — Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o de…
Art. 36. Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente del collegio giurisdizionale, e' trasmessa al ricevitore del registro, che procedera' agli atti per il ricupero.
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