Regio decreto 3282/1923
Art. 34 — Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse piu' fondato in r…
Art. 34. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse piu' fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se, per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di poverta', la parte stessa non fosse piu' meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi, il consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della Commissione da cui emano' il decreto di ammissione, la revoca del beneficio stesso. Per le cause pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa, e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente della sezione o del collegio puo' fare le opportune segnalazioni al presidente della competente Commissione ai fini della revoca del beneficio. Il presidente comunica tali domande o segnalazioni alla Commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui negli articoli 23 e 24. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sara' dai collegi e dai Consigli sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, o, secondo la natura del giudizio, all'avvocato, o direttamente alla parte stessa, la quale potra' provvedersi nel modo prescritto dalle norme di procedura. In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sara' sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3282/1923 · fonte Normattiva ↗
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